Newsletter n. 191 (luglio 2024)

Nuova giurisprudenza del TF sullo svincolo anticipato dal segreto professionale

Care Colleghe e Cari Colleghi,In una sua recente sentenza (2C_257/2023 del 5 aprile 2024, che vi invitiamo a leggere attentamente) il Tribunale federale si è espresso per la prima volta sull’ammissibilità di uno svincolo preventivo dell’avvocato dal segreto professionale ai fini di eventuali pratiche d’incasso degli onorari dovuti dal cliente. Nel caso concreto, lo svincolo era contenuto nella procura firmata dal cliente al momento del conferimento del mandato. Secondo la nostra Corte Suprema, la validità di uno svincolo preventivo presuppone che il cliente al momento in cui lo concede abbia piena coscienza e conoscenza dei fatti inerenti al mandato che l’avvocato sarebbe libero di divulgare nella procedura d’incasso dell’onorario insoluto. Prevedere già al momento del conferimento del mandato tali fatti con un grado di concretizzazione compatibile con le esigenze tracciate dalla citata sentenza del Tribunale federale appare un’ipotesi ben difficilmente realizzabile, ciò che rende di fatto nulli ab ovo – come ha reso nullo quello di cui alla fattispecie giudicata dal TF – gli svincoli preventivi di generica formulazione che vengono semplicemente inseriti nel formulario di procura. Il Tribunale federale nella sentenza in oggetto conclude pertanto affermando che uno svincolo anticipato dal segreto professionale in relazione a una controversia sugli onorari che non si è ancora verificata, ma che è possibile solo in un secondo momento, deve essere ritenuto di principio inammissibile.
Nel prendere atto di questa novella giurisprudenziale, il Consiglio dell’Ordine ha provveduto a modificare i modelli di procura pubblicati sul sito e vi invita da subito a utilizzare esclusivamente quelli attuali. In caso di procedure contenziose per l’incasso delle note d’onorario, va inoltre chiesto il preventivo svincolo da parte della Commissione per l’avvocatura anche nei casi in cui la procura firmata dal cliente contenga una clausola di svincolo anticipato dal segreto professionale. Prima di rivolgersi alla Commissione, ricordiamo che lo svincolo va comunque chiesto obbligatoriamente al cliente (Sentenza 2C_8/2019 consid. 2.1; DTF 142 II 307 consid. 4.3 con rinvii), premurandosi tuttavia anche in quel caso di circoscrivere nel modo più puntuale e circostanziato possibile i fatti inerenti al mandato per i quali lo svincolo viene richiesto.

Con cordiali e collegiali saluti

Il Consiglio dell’Ordine